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IL DECRETO LEGGE
381
relativo all'elettrosmog RF

MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 10 settembre 1998, n. 381 - Regolamento recante norme per la
determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.
(pubblicato sulla G.U. n. 257 del 03 novembre 1998)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
d'intesa con
IL MINISTRO DELLA SANITA'
e
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15), il quale
dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero della
sanita' e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa i tetti di
radiofrequenze compatibili con la salute umana, tenendo anche conto delle norme
comunitarie;
Visto il parere favorevole dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita' nel quale, pur condividendosi
l'esigenza di una politica cautelativa che individui obiettivi di qualita' anche al di la'
dell'adozione di limiti di esposizione mirati alla tutela degli effetti acuti, sono state
manifestate perplessita', in considerazione dell'attuale stato di conoscenza scientifica,
nei riguardi dell'adozione di misure piu' restrittive specifiche per l'esposizione a campi
modulati in ampiezza;
Ritenuta la necessita' di riservare misure piu' cautelative perlomeno nei casi in cui si
possono verificare esposizioni a campi elettromagnetici per tempi prolungati, da parte di
recettori sensibili non esposti per ragioni professionali;
Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome nella seduta del 7 maggio 1998, con il quale si esprime
parere favorevole allo schema di decreto, subordinandolo all'accoglimento di due proposte
di modifica, rispettivamente all'articolo 4, comma 2, ed all'articolo 5, comma 1;
Ritenuto di non accogliere la proposta di emendamento all'articolo 4, comma 2, in quanto
renderebbe meno certa e sicura la tutela della popolazione per effetti a lungo termine
conseguenti ad esposizione prolungata;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, del 10 settembre 1998, n. prot. UL/98/16640;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto fissano i valori limite di esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei
sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di
frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz.
2. I limiti di esposizione di cui al prsente decreto, non si applicano ai lavoratori
esposti per ragioni professionali.
Art. 2 - Definizioni ed unita' di misura
1. Le definizioni delle grandezze fisiche citate nel decreto e le corrispondenti unita' di
misura sono riportate in allegato A che, unitamente agli allegati B e C, e' parte
integrante del presente decreto.
Art. 3 - Limiti di esposizione
1. Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi elettrici,
magnetici e della densita' di potenza, mediati su un'area equivalente alla sezione
verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i
valori di tabella 1.
Tabella 1: LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI
Frequenza f
(MHz) |
Campo elettrico
(V/m) |
Campo magnetico
(A/m) |
Densit� di potenza
(W/m2) |
0,1 - 0,3 |
60 |
0,2 |
- |
> 3 - 3000 |
20 |
0,05 |
1 |
>3000 - 300000 |
40 |
0,1 |
4 |
2. Nel caso di campi elettromagnetici generati da piu' sorgenti, la somma dei relativi
contributi normalizzati, difiniti in allegato B, deve essere minore dell'unita'.
Art. 4 - Misure di cautela ed obiettivi di qualit�
1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei
sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di
frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve
avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico piu' bassi possibile,
compatibilmente con la qualita' del servizio svolto dal sistema stesso al fine di
minimizzare l'esposizione della popolazione.
2. Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di edifici adibiti a
permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori,
indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale
del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico,
0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficaci e, per frequenze comprese tra
3 Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m(elevato a)2 per la densita' di potenza dell'onda piana
equivalente.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, le regioni e le province autonome disciplinano
l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il
rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui al precedente
comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualita', nonche' le attivita' di
controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente, anche in collaborazione con
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene all'identificazione
degli impianti e delle frequenze loro assegnate.
Art. 5 - Risanamenti
1. Nelle zone abitative o sedi di attivita' lavorativa per lavoratori non
professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono
superati i limiti fissati al precedente articolo 3 e all'articolo 4, comma 2, devono
essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. Le modalita' ed
i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento sono prescritte dalle regioni e
province autonome, secondo la regolamentazione di cui al precedente articolo 4, comma 3.
2. La riduzione a conformita' da svolgere nell'ambito dell'attivita' di risanamento deve
essere effettuata in accordo a quanto riportato nell'allegato C.
Art. 6 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 settembre 1998
p. Il Ministro dell'ambiente Calzolaio
p. Il Ministro della sanita' Bettoni Brandani
p. Il Ministro delle comunicazioni Vita
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 250
Allegato A DEFINIZIONI ED UNITA' DI MISURA (pubblicato a pag. 11 della G.U. n. 257/98)
Allegato B MODALITA' ED ESECUZIONE DELLE MISURE E DELLE VALUTAZIONI (pubblicato a pag. 12
della G.U. n. 257/98)
Allegato C RIDUZIONI A CONFORMITA' (pubblicato a pag. 13 della G.U. n. 257/98)
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle 1eggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo del comma 6, lettera a), n. 15), dell'art. 1, della legge 31 luglio 1997, n.
249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle telecomunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e' il seguente:
"6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:
1)-14) (omissis);
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali
tetti, anche per effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non vengano
superati. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o
le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero
dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanita' e con il Ministero delle
comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente
numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie".
- Il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante:
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri", e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima
della loro emanazione".
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